Art. 4.
(Compiti operativi degli enti preposti all'ospedalizzazione domiciliare).

      1. Gli enti provvedono con proprio personale specializzato, con la collaborazione dei medici di base del reparto che hanno autorizzato la dimissione dei pazienti, alla predisposizione di protocolli terapeutico-assistenziali che prevedano gli interventi sanitari e sociali più adeguati.
      2. Gli enti garantiscono l'adozione di soluzioni organizzative di tipo dipartimentale allo scopo di:

          a) predisporre ed espletare ogni procedura tecnico-amministrativa occorrente

 

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alla verifica della sussistenza dei criteri di identificazione dei pazienti di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) individuare le modalità di assistenza a domicilio più idonee per ogni singolo paziente.